Studio Gabriele Amministrazioni Immobiliari
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DM 140/2014

In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità previste dal DM Giustizia n. 140/2014, che stabilisce che il ruolo di amministratore deve essere ricoperto da professionisti in possesso dei titoli necessari per esercitare la professione. In assenza di tali requisiti, la figura dell'amministratore non può esercitare questa professione.

ATTESTATO LEGGE 140 2016

Quando il vostro attuale amministratore verrà riconfermato o nominato ex-novo, chiedete sempre:

  • L’assicurazione professionale
  • L’attestato di iscrizione a una delle associazioni di categoria
  • L’attestato dei corsi di aggiornamento
  • La formazione periodica prevista dal decreto 13 agosto 2014, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014

Obbligo di formazione periodica per gli amministratori di condominio

La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (DM n. 140/14) impongono l’obbligo di aggiornamento periodico per poter assumere e mantenere gli incarichi di amministrazione condominiale e gestione. L’obbligo formativo ha cadenza annuale, con un corso di aggiornamento della durata minima di 15 ore. Il corso deve essere frequentato integralmente, senza alcuna assenza, per considerarsi assolto.

Periodo di formazione

L’art. 5 del DM n. 140/2014 stabilisce che l’adempimento dell’obbligo formativo debba avvenire nell’arco dell’anno. Attualmente esistono due principali interpretazioni:

  1. La prima tesi sostiene che l’anno formativo coincida con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
  2. La seconda tesi afferma che l’anno formativo decorra dall’entrata in vigore del DM 140, quindi dal 09/10/2014, con termine all’08/10/2015.

La seconda tesi sembra essere preferibile, poiché il DM 140 non ha specificato in modo chiaro la decorrenza dell’obbligo di formazione per gli amministratori, e applicando i criteri giurisprudenziali relativi all’anno solare, la seconda tesi appare più coerente con il dato letterale del decreto.

Conclusione: l’amministratore avrà assolto l’obbligo formativo se ha seguito un corso di aggiornamento nel rispetto del DM 140, entro l’8 ottobre 2015. L’obbligo formativo si considera adempiuto solo se l’amministratore ha frequentato un corso della durata minima di 15 ore. Se il corso dura più di 15 ore, l’amministratore non potrà considerarsi in regola se non completa l’intero corso e sostiene la certificazione finale di partecipazione. È importante verificare le disposizioni del regolamento che disciplina il corso.

Amministratore “formato”

L’art. 71-bis disp. att. c.c. stabilisce che l’incarico di amministratore di condominio può essere assunto solo da coloro che hanno adempiuto agli obblighi formativi. In caso contrario, la nomina di un amministratore “non formato” può essere dichiarata invalida dall’autorità giudiziaria su ricorso di chiunque abbia interesse (la sanzione per la mancata formazione è la nullità della nomina).

L’inefficacia del mandato dell’amministratore, per mancato adempimento degli obblighi formativi, non si verifica automaticamente. Sebbene l’amministratore possa ricevere l’incarico, non avrà diritto al compenso, come avviene per chi svolge un’attività senza avere il titolo richiesto.

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