In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità previste dal DM Giustizia n. 140/2014, che stabilisce che il ruolo di amministratore deve essere ricoperto da professionisti in possesso dei titoli necessari per esercitare la professione. In assenza di tali requisiti, la figura dell'amministratore non può esercitare questa professione.
Quando il vostro attuale amministratore verrà riconfermato o nominato ex-novo, chiedete sempre:
Obbligo di formazione periodica per gli amministratori di condominio
La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (DM n. 140/14) impongono l’obbligo di aggiornamento periodico per poter assumere e mantenere gli incarichi di amministrazione condominiale e gestione. L’obbligo formativo ha cadenza annuale, con un corso di aggiornamento della durata minima di 15 ore. Il corso deve essere frequentato integralmente, senza alcuna assenza, per considerarsi assolto.
Periodo di formazione
L’art. 5 del DM n. 140/2014 stabilisce che l’adempimento dell’obbligo formativo debba avvenire nell’arco dell’anno. Attualmente esistono due principali interpretazioni:
La seconda tesi sembra essere preferibile, poiché il DM 140 non ha specificato in modo chiaro la decorrenza dell’obbligo di formazione per gli amministratori, e applicando i criteri giurisprudenziali relativi all’anno solare, la seconda tesi appare più coerente con il dato letterale del decreto.
Conclusione: l’amministratore avrà assolto l’obbligo formativo se ha seguito un corso di aggiornamento nel rispetto del DM 140, entro l’8 ottobre 2015. L’obbligo formativo si considera adempiuto solo se l’amministratore ha frequentato un corso della durata minima di 15 ore. Se il corso dura più di 15 ore, l’amministratore non potrà considerarsi in regola se non completa l’intero corso e sostiene la certificazione finale di partecipazione. È importante verificare le disposizioni del regolamento che disciplina il corso.
Amministratore “formato”
L’art. 71-bis disp. att. c.c. stabilisce che l’incarico di amministratore di condominio può essere assunto solo da coloro che hanno adempiuto agli obblighi formativi. In caso contrario, la nomina di un amministratore “non formato” può essere dichiarata invalida dall’autorità giudiziaria su ricorso di chiunque abbia interesse (la sanzione per la mancata formazione è la nullità della nomina).
L’inefficacia del mandato dell’amministratore, per mancato adempimento degli obblighi formativi, non si verifica automaticamente. Sebbene l’amministratore possa ricevere l’incarico, non avrà diritto al compenso, come avviene per chi svolge un’attività senza avere il titolo richiesto.